Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.
1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata
Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in
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Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni
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1. Al primo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in